GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI: LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE COMPIE 74 ANNI

Nel diritto internazionale classico si è a lungo ritenuto che la competenza ad individuare regole riguardanti gli individui ricadesse esclusivamente nella sovranità degli Stati.

Con la creazione delle Nazioni Unite, nel 1945, è iniziata la stagione del multilateralismo e della cooperazione istituzionalizzata nel cui quadro si è ritenuto che la  tutela dei diritti dell’individuo fosse  una responsabilità della comunità internazionale. In effetti, nel corso della Conferenza di San Francisco che elaborò lo Statuto delle Nazioni il presidente statunitense Harry S. Truman propose di elaborare una dichiarazione internazionale dei diritti, che fosse accettata da tutti gli Stati ed affermò che “questo testo farà parte della vita internazionale esattamente come la nostra Dichiarazione dei diritti è parte integrante della nostra Costituzione”. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio economico e sociale nel febbraio 1946 istituirono la Commissione dei diritti dell’uomo, presieduta da Eleanor Roosevelt, e le affidarono il compito di redigere una Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

È in questo nuovo contesto e alla luce di questa nuova consapevolezza che il 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi, al Palais de Chaillot, approvò e proclamò Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, con la Risoluzione 219077°, che ricevette 48 voti favorevoli, nessun voto contrario e 8 astensioni, mentre 2 Stati non parteciparono al voto. Nella risoluzione l’Assemblea generale proclama la Dichiarazione “come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”.

Sebbene, dal punto di vista formale, la Dichiarazione – che è composta da un preambolo e da 30 articoli – si configuri come uno strumento di soft law, avendo natura di dichiarazione di princìpi e non portata normativa, bisogna riconoscere che, secondo la Corte internazionale di giustizia, essa può costituire prova dell’esistenza di una norma consuetudinaria internazionale o incidere sull’elemento psicologico (opinio iuris) di una determinata prassi degli Stati, potendo anche indurre la formazione di una norma consuetudinaria internazionale e persino assumere valore cogente.

Torna in alto