30 AGOSTO, GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE VITTIME DI SPARIZIONI FORZATE

La Risoluzione A/RES/65/209 dell’Assemblea delle Nazioni Unite (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/525/08/PDF/N1052508.pdf?OpenElement), adottata il 30 marzo 2011, ha proclamato il 30 agosto Giornata Internazionale delle vittime di sparizioni per «l’aumento delle sparizioni forzate o involontarie in varie regioni del mondo, compresi l’arresto, la detenzione e il rapimento, qualora questi facciano parte di sparizioni forzate, e per il numero crescente di rapporti riguardanti molestie, maltrattamenti e intimidazioni nei confronti di testimoni di sparizioni o di parenti di persone scomparse”. Nella stessa risoluzione si fa riferimento all’adozione della Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (A/RES/47/133, adottata il 23 dicembre 2010, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced) La Convenzione si può considerare come naturale sviluppo della Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (adottata il 18 dicembre 1992, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/091/18/IMG/N9309118.pdf?OpenElement), il cui Articolo 1 dichiara le sparizioni forzate «un’offesa alla dignità umana» e «una grave e flagrante violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ribaditi e sviluppati negli strumenti internazionali in materia».

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli episodi di sparizioni forzate sono frequenti in molti Paesi, nella maggior parte dei casi ad opera di «funzionari di diversi rami o livelli di governo, di gruppi organizzati o di individui privati che agiscono per conto o con il sostegno, diretto o indiretto, il consenso o l’acquiescenza del governo». Capita inoltre di frequente che sia negato conoscere la sorte o i luoghi di reclusione delle persone interessate e addirittura si rifiuti di riconoscere ufficialmente la detenzione degli “scomparsi”, il che esclude le vittime dalla protezione della Legge.

Sia lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (in vigore dal 1° luglio 2002, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf), che la Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate stabiliscono che, se commessa come parte di una attacco diffuso o sistematico diretto a qualsiasi popolazione civile, la “sparizione forzata” si qualifica come crimine contro l’umanità e pertanto non è soggetta a prescrizione. Ciò permette ai familiari delle vittime di chiedere risarcimenti e di pretendere la verità sulla scomparsa dei propri cari.

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