Benefici fiscali
Uno scopo comune
BENEFICI FISCALI PER CHI DONA
Le donazioni in favore dell’Istituto Diplomatico Internazionale godono di benefici fiscali. Gli importi donati possono essere detratti dall’Irpef o dedotti dal reddito.
Se chi dona è una persona fisica, si può scegliere indistintamente se:
- detrarre l’importo donato dall’imposta lorda nella misura del 26%, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 (Legge di stabilità per il 2015 n.190 del 23.12.2014, pubblicata in G.U. il 29.12.2014);
- dedurre dal reddito l’importo della donazione, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di Euro 70.000,00 annui (art.14 Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n.80 del 14.05.2005).
Se chi dona è una persona giuridica, l’impresa potrà esclusivamente dedurre dal reddito:
- l’importo della donazione per un importo non superiore ad Euro 30.000,00 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (Legge di stabilità per il 2015 n.190 del 23.12.2014, pubblicata in G.U. il 29.12.2014);
- l’importo della donazione per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di Euro 70.000,00 annui (art.14 Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n.80 del 14.05.2005).
Per godere dei benefici fiscali, il donatore dovrà erogare le somme tramite versamento bancario o postale, o comunque tramite gli altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, prepagate, etc…).
Le donazioni in contanti non godono di alcuna agevolazione.
Nel nome del beneficiario deve essere riportata la corretta dicitura della Onlus, ISTITUTO DIPLOMATICO INTERNAZIONALE.
È fondamentale conservare la ricevuta del versamento in cui risulti la modalità di pagamento utilizzata.
Per consentire all’Istituto di poterla inviare è necessario indicare nella causale del bonifico o del bollettino postale un indirizzo email valido. In alternativa richiedete la ricevuta ai fini dei benefici fiscali alla nostra segreteria: segreteria@idi-international.org
Condizione privilegiata per lasciati ad enti no profit
La legge prevede che non siano soggetti all’imposta di successione o di donazione, né ad imposta ipotecaria e catastale i lasciati testamentari a favore di Onlus italiane e dei Paesi dell’Unione europea. Il loro valore viene quindi interamente utilizzato dall’Istituto Diplomatico Internazionale a sostegno di progetti ed iniziative.