L’uso delle basi americane in Italia e l’articolo 11 della costituzione

di Carlo Curti Gialdino, vicepresidente Istituto Diplomatico Internazionale

Il supporto logistico garantito sul territorio della Repubbica Italiana a centinaia di voli delle forze armate statunitensi per l’operazione “Epic Fury” contro l’Iran è una condotta materialmente rilevante sotto il profilo del diritto internazionale e di quello costituzionale, che merita di essere attentamente esaminata.

La qualificazione giuridica operata dal ministero della Difesa, che riconduce tali attività nell’ambito delle servitù internazionali previste dal Bilateral Infrastructure Agreement (Bia) del 1954, si scontra frontalmente con il principio della gerarchia delle fonti. Sotto il profilo dell’ordinamento interno, l’utilizzo della forma semplificata per la conclusione del Bia del 1954 e la persistenza del segreto su ampie parti di esso configurano una manifesta violazione dell’articolo 80 della Costituzione, il quale impone la previa autorizzazione delle Camere e la ratifica del presidente della Repubblica per i trattati di natura politica o che importano variazioni del territorio.

La costituzione di servitù militari internazionali e la limitazione d’uso di porzioni di territorio nazionale rientrano pienamente in tali fattispecie. L’opponibilità del segreto, privando il Parlamento della facoltà di conoscere i reali confini degli impegni assunti, inficia l’accordo di un invalidità originaria.

Nel nostro ordinamento, come interpretato dalla Consulta, nessuna norma pattizia, ancorché segretata per ragioni di sicurezza nazionale, può derogare ai principi supremi, tra cui la riserva di competenza parlamentare e il ripudio della guerra di aggressione.

L’assenza di copertura costituzionale nell’esecuzione del trattato si rileva secondo tre profili. In primo luogo, l’inesistenza della legittima difesa: l’azione unilaterale degli Stati Uniti contro l’Iran non può essere fatta rientrare sotto l’articolo 51 della Carta Onu, né configura l’attivazione del casus foederis ai sensi dell’articolo 5 del trattato Nato, mancando un precedente attacco armato contro un Paese membro. In secondo luogo, siamo in presenza di un’assenza di reciprocità e di lesione della sovranità: l’articolo 11 della Costituzione consente le limitazioni di sovranità «in condizioni di parità con altri Stati» e comunque finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia.

L’asservimento di basi sul territorio italiano ad operazioni belliche terze, per di più estranee a un comando multilaterale integrato, rompe il nesso di reciprocità, traducendosi in una sottomissione unilaterale a decisioni di un singolo Stato straniero. In terzo luogo, c’è complicità per assistenza materiale nell’illecito internazionale, ai sensi dell’articolo 16 del Progetto della Commissione del Diritto Internazionale sulla responsabilità degli Stati del 2001, in quanto lo Stato che assiste un altro nella commissione di un illecito ne condivide la responsabilità, se agisce con consapevolezza.

Ora la distinzione tra «attacco diretto» e «supporto logistico» è un sofisma: il sostentamento logistico degli aeromobili militari integra il nesso di causalità materiale, agevolando l’azione bellica e determinando la cooperazione dell’Italia nel fatto illecito altrui, violando il divieto di concorso in conflitti offensivi.

L’assenso al transito logistico, anche soltanto ai fini di rifornimento in volo, si colloca, pertanto, contro la Costituzione, realizzando la violazione dell’articolo 11, che vieta la partecipazione, anche indiretta, a guerre di aggressione o a campagne unilaterali non autorizzate dall’Onu. Prestare la retrovia strategica a centinaia di aerei da guerra, quindi, contrasta frontalmente con il principio del ripudio della guerra, da ritenersi nucleo duro costituzionale, certamente non superabile in base ad obblighi assunti sulla base di un accordo datato, concluso in via semplificata e neppure aggirabile tramite un voto di assenso del Parlamento, la cui volontà, in uno Stato di diritto, mai può andar contro la Costituzione.

Ciò detto, sotto il profilo giuridico va rilevato che la concessione di supporto logistico si inserisce nella logica di partenariato, che da decenni caratterizza i rapporti fra Italia e Stati Uniti. In tal senso, le autorizzazioni concesse ad alcune operazioni delle forze armate Usa, probabilmente anche in linea con quanto avvenuto in altri Paesi europei, hanno una giustificazione di natura meramente politica, posto che, fino ad oggi, la solidità dei rapporti transatlantici, anche in termini commerciali, e l’affidabilità verso lo storico alleato hanno rappresentato un punto fermo nella politica estera del nostro Paese.

Tuttavia, alla luce dei recenti accadimenti, si impone una profonda riflessione che, senza intaccare il solido legame con l’altra sponda dell’Atlantico, essenziale a prescindere da chi transitoriamente rivesta posizioni di vertice, miri a ricalibrare gli equilibri di forza e, a tal fine, inneschi l’ormai irrinunciabile autonomia strategica e di difesa comune europea.

fonte: Avvenire

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